Chi prepara il budget della formazione in una piccola impresa si scontra subito con una domanda: quante ore di corso devo comprare, e per chi? La risposta non la decide il fornitore né il consulente, ma l’Accordo Stato-Regioni, cioè l’intesa tra Governo e Regioni che fissa durate, contenuti e periodicità dei corsi previsti dal D.Lgs. 81/2008. Questa guida legge l’Accordo con gli occhi di chi deve far quadrare i conti: ore per ruolo, ore di lavoro che se ne vanno, dove l’e-learning fa risparmiare e dove invece non è ammesso.
Perché l’Accordo decide il tuo budget
L’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 dice che la formazione deve essere “sufficiente e adeguata”, ma lascia agli Accordi il compito di dire quante ore e con quali contenuti. In pratica, quando compri un corso stai comprando esattamente il numero di ore che l’Accordo prevede per quel ruolo e quel livello di rischio: né una di più né una di meno. Conoscere queste durate ti permette di fare due cose: confrontare le offerte a parità di contenuto e stimare quante ore di lavoro il personale passerà in formazione invece che in produzione.
Il quadro normativo completo è nella guida sul D.Lgs. 81/08 per la piccola impresa; qui restiamo sulle ore.
Le durate previste, con l’occhio alla spesa
La tabella riunisce le durate dei tre Accordi storici (21 dicembre 2011 per lavoratori, preposti e dirigenti; 22 febbraio 2012 per le attrezzature; 7 luglio 2016 per il datore di lavoro che fa da RSPP) e indica per ciascuno se la parte principale del corso può essere svolta in e-learning.
| Ruolo | Prima formazione | Aggiornamento | E-learning |
|---|---|---|---|
| Lavoratore, rischio basso | 4 ore generali + 4 specifiche | 6 ore ogni 5 anni | Sì, tutto |
| Lavoratore, rischio medio | 4 ore generali + 8 specifiche | 6 ore ogni 5 anni | Generale e aggiornamento; specifica di norma in presenza |
| Lavoratore, rischio alto | 4 ore generali + 12 specifiche | 6 ore ogni 5 anni | Generale e aggiornamento; specifica di norma in presenza |
| Preposto | 8 ore aggiuntive (Accordo 2011) | 6 ore ogni 5 anni (Accordo 2011) | In parte |
| Dirigente | 16 ore (Accordo 2011) | 6 ore ogni 5 anni | Sì |
| Datore di lavoro RSPP | 16, 32 o 48 ore per rischio basso, medio, alto | 6, 10 o 14 ore ogni 5 anni | In parte |
| Attrezzature con abilitazione | Variabile per macchina, teoria + pratica | 4 ore ogni 5 anni | Solo la teoria |
Il livello di rischio dell’azienda si ricava dal codice ATECO principale, secondo l’allegato dell’Accordo 2011. Un’azienda a rischio basso con 12 impiegati deve quindi mettere in conto 8 ore a testa, cioè 96 ore di lavoro complessive, la prima volta; poi 6 ore a testa ogni cinque anni.
Dalle ore al costo reale
Il prezzo del corso è solo la parte visibile. Il costo pieno di un’ora di formazione per l’azienda è la somma di tre voci:
- il prezzo del corso, che per un corso in e-learning è di solito un importo fisso a persona;
- il costo dell’ora di lavoro della persona in formazione, perché la legge vuole che il corso avvenga in orario di lavoro;
- i costi accessori dell’aula: spostamenti, sostituzioni, fermo di una linea o di un turno.
Con l’e-learning la seconda voce resta, ma si spalma: ogni persona segue il corso quando il lavoro lo consente, in blocchi da una o due ore, senza fermare il reparto. La terza voce quasi scompare. È per questo che, a parità di ore previste dall’Accordo, il corso in e-learning costa meno all’azienda anche quando il prezzo di listino è simile a quello dell’aula.
Cosa cambia con l’Accordo del 17 aprile 2025
Il nuovo Accordo Stato-Regioni, approvato il 17 aprile 2025 e in vigore da maggio 2025, riunisce in un solo testo le regole del 2011, 2012 e 2016 e introduce novità che toccano direttamente il budget delle PMI:
- il datore di lavoro deve seguire un corso di 16 ore anche se non è RSPP: una voce nuova da inserire nel piano;
- il preposto passa a 12 ore con aggiornamento ogni 2 anni: il rinnovo diventa più frequente, quindi va previsto a bilancio più spesso;
- il dirigente passa a 12 ore.
Per i lavoratori l’impianto 4 + 4/8/12 ore non cambia. Gli attestati ottenuti con le regole precedenti restano validi fino alla loro scadenza. Trattandosi di un testo recente, prima di programmare i corsi verifica il testo aggiornato dell’Accordo, in particolare i tempi concessi per adeguarsi e le modalità di erogazione ammesse per i nuovi moduli.
E-learning o in aula: dove risparmiare e dove no
Gli Accordi ammettono l’e-learning quando la piattaforma traccia la presenza, prevede test intermedi e finali e mette a disposizione un tutor. Si possono fare in e-learning la formazione generale dei lavoratori, la specifica per il rischio basso, gli aggiornamenti e buona parte dei corsi per dirigenti, preposti e datore di lavoro RSPP.
Non si può risparmiare, invece, sulla parte pratica: la prova sulle attrezzature (carrelli, piattaforme, gru, macchine movimento terra) e le esercitazioni di primo soccorso e antincendio richiedono la presenza. Una PMI fa bene a separare il budget in due colonne: “e-learning, da fare quando serve” e “in presenza, da programmare a calendario”. Il come lo trovi nella guida sul calendario delle scadenze.
Attestati validi e attestati da rifare
Un attestato vale se il corso rispetta l’Accordo: soggetto formatore abilitato, programma conforme, ore complete, verifica finale. Se una di queste condizioni manca, il corso va rifatto e i soldi sono persi. La formazione generale dei lavoratori, una volta fatta bene, costituisce credito formativo permanente: non va ripetuta quando la persona cambia azienda.
Domande frequenti
Posso mettere nello stesso corso specifico persone con mansioni diverse?
Sì, se il livello di rischio è lo stesso e i contenuti coprono i rischi di tutte le mansioni presenti. Se in azienda convivono ufficio e produzione, di solito servono due corsi specifici distinti, mentre le 4 ore generali possono essere uniche per tutti.
Stagisti e apprendisti rientrano nelle ore dell’Accordo?
Sì. Per il D.Lgs. 81/2008 sono lavoratori a tutti gli effetti e devono ricevere la stessa formazione generale e specifica prevista per il loro livello di rischio.
Conviene aspettare la scadenza per fare l’aggiornamento con le regole nuove?
No. L’aggiornamento va fatto entro la scadenza dell’attestato, qualunque sia il testo in vigore. Rinviare espone al rischio di personale non in regola senza alcun risparmio: le ore da fare restano le stesse.
I corsi collegati
- Formazione lavoratori: generale, specifica e aggiornamento
- Preposti e dirigenti
- Datore di lavoro e datore di lavoro RSPP
- Attrezzature di lavoro
- Offerte e pacchetti in promozione
Per capire quante persone, in azienda, devono fare ciascun corso, prosegui con la guida sulla formazione per ruolo da 5 a 50 dipendenti.



